Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie - Primo e secondo ciclo di istruzione. NOTA del MI

Normativa

Il Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, nella nota 699 del 6 maggio 2021, dà ulteriori indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie per il primo e secondo ciclo di istruzione.

La Nota richiama quanto previsto dal decreto legge 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni, nella legge 21 del 26 febbraio 2021, che, a causa dell’emergenza sanitaria, equipara, anche per il corrente anno scolastico, la valutazione degli apprendimenti realizzata a distanza a quella realizzata in presenza. Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

In questa cornice, la nota riepiloga la normativa di riferimento per i diversi gradi di scuola, in particolare:

per la scuola primaria: il DLgs 62/2017 e l’O.M. 172/2020
per la scuola secondaria di primo grado: DLgs 62/2017
per la scuola secondaria di secondo grado: DPR 122/2009.
Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che la valutazione degli apprendimenti nelle complesse circostanze determinate dalla situazione emergenziale, deve avvenire “tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale”.

Scrutini secondaria primo grado, voto in decimi. 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la nota ministeriale ricorda che valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Il Ministero evidenzia che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. 
Per la valutazione del comportamento, questa è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.  In premessa, il Ministero esorta le scuole a considerare nella valutazione degli alunni e degli studenti la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

Valutazione classi intermedie primo e secondo ciclo. 
Scuola primaria
La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica.
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti  della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La certificazione delle competenze, così come chiarito dal decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Scuola secondaria di primo grado 
La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

NOTA

 

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