DL 172/2021 Super Green Pass: adempimenti scuola

Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021).

Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021.
Le principali novità per la scuola:

Dal 15 dicembre obbligo vaccinale per il personale scolastico (per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore).

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione, come già previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021.

I Datori di lavoro devono accertare l’obbligo vaccinale e devono darne immediata comunicazione scritta all’interessato.

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle istituzioni scolastiche (nel caso di scuole paritarie, non paritarie: i LR, Datori di Lavoro) invitano l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato verrà invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

L’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.  (info di foe.it)

I responsabili delle istituzioni scolastiche e educative, provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con sanzione irrorata dal Prefetto (somma da euro 600 a euro 1.500). 

Le regole del super green pass di ANSA

Green pass e Super Green pass: ecco cosa cambia di TGCom24

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